Codice disciplinare
Il codice disciplinare, in base all’articolo 13 comma 12 del CCNL, deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il succitato comma 11 (del medesimo articolo 13) così recita:
Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001.
In ottemperanza a quanto disposto dalle succitate norme, si pubblica in allegato il nuovo codice disciplinare.
Allegati